consolidazione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso


 

L'imposta di registro ed accessori, relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta` trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si h verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gi` pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.

 


 

art. 80, D.P.R. 26.04.1986, n. 131

 

1.         La disposizione del comma 3 dell'art. 21, relativa agli accolli di debiti e oneri, ha effetto dall'1 gennaio 1973 per gli atti pubblici formati, per gli atti, giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza o quello dell'azione del contribuente per il rimborso.

2.         L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta` trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si e` verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gia` pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.

3.         Rimangono ferme in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e quella dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914. 

L'imposta di consolidazione non è più dovuta a decorrere dall'01.01.73.

 

È stato così superato il previgente criterio impositivo, secondo il quale i consolidamenti degli usufrutti costituiti a titolo oneroso ante 01.01.73 trovavano il loro regime tributario nella precedente normativa, che ne prevedeva la tassabilità…

 


 

Cass. 23.11.1984, n. 6071

Cass. 05.02.1985, n. 786

 

… in via innovativa.

 


 

Cass. 18.06.1990, n. 6130

r.m. 14.10.1989, n. 400937, in Boll. trib., 1990, pag. 296

 

…e immediatamente applicabile alle fattispecie aperte.

 


 

C.T.C. 10.05.96, n. 2310

 

L'imposta di consolidazione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita vigente la disciplina del R.D. 30.12.1923, n. 3269 non si applica, se la consolidazione si è verificata dopo il 01.01.73 (costante giurisprudenza della Commissione centrale tributaria).